Home Direttivo

Regolamento

della Pro Loco Pegli

Art. 1 - Sede Sociale

Per sede sociale si intendono i locali assegnati in uso alla Pro Loco Pegli.
Tutti gli arredi e/o suppellettili, redatti in inventario, sono un bene patrimoniale di tutti i soci, in uso esclusivo per lo svolgimento delle attività della Pro Loco. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali della sede sociale ed all'uso delle attrezzature ivi esistenti, purché tale uso sia compatibile con le attività della Pro Loco.

Il simbolo sociale della Pro Loco, la carta e le buste intestate dovranno essere utilizzati solo per le attività dell'Associazione; ogni abuso dovrà essere segnalato al Consiglio Direttivo che deciderà in merito.


Art. 2 - Soci

Il socio o aspirante socio deve produrre autocertificazione di non aver subito condanne penali o sanzioni disciplinari, né di avere a proprio carico procedimenti giudiziari in corso. Nel caso che ciò sia avvenuto il socio viene dichiarato decaduto o non ammesso all'associazione.
Il socio viene inoltre dichiarato decaduto qualora non collabori ad almeno la metà delle manifestazioni organizzate dalla Pro Loco.


Art. 3 - Quote associative

La quota associativa annuale deve essere versata entro la fine di febbraio di ogni anno. E' a carico del socio l'onere di curare il rinnovo della quota associativa. Trascorsi 15 giorni dalla scadenza sopra indicata, previo sollecito anche per le vie brevi, chiunque non avrà provveduto al versamento sarà considerato automaticamente decaduto dalla titolarità di socio e dei diritti sociali ad esso.
La tessera sociale dovrà essere conservata con cura ed esibita in caso di necessità dovrà essere restituita in caso di recesso del socio.


Art. 4 - Diritti e Doveri dei Soci

Ogni socio ha l'obbligo di rispettare e far rispettare i locali ed il patrimonio della Associazione ed il dovere di segnalare ogni eventuale danno, guasto ed altre anomalie al Consiglio Direttivo che provvederà in merito. Quando un socio opera per conto della Pro Loco dovrà mantenere un comportamento dignitoso e corretto nella presenza e nei modi. I soci non possono agire in nome e per conto della Pro Loco se non espressamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. Le iniziative assunte dai soci, in difformità da quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, ricadono interamente sotto la loro personale responsabilità. Ogni socio è tenuto a dare la propria disponibilità di presenza sia in sede che in ogni manifestazione organizzata dalla Pro Loco, nei limiti delle sue disponibilità.


Art. 5 - Gruppi di Lavoro

Possono essere costituiti gruppi di lavoro per curare l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. I soci partecipanti a tali gruppi di lavoro dovranno seguire tassativamente le indicazioni ed i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Eventuali iniziative non preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ricadono sotto la responsabilità dei soci che le hanno intraprese con esclusione di qualsiasi coinvolgimento della Pro Loco.


Art. 6 - Assemblea

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è convocata dal Presidente su apposita delibera del Consiglio Direttivo e diramata con invito scritto contenente le indicazioni della sede, data, ora, e ordine del giorno. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci deve essere portato a conoscenza dei soci almeno sette giorni prima della data fissata e consegnato ai soci a mano, a mezzo posta, e-mail o affisso nella sede della Pro Loco o all'Albo Pretorio del Comune. All'ultimo punto dell'Ordine del Giorno, sia per il Consiglio che per l'Assemblea, in vece del punto "Varie ed eventuali" sarà indicato "Comunicazioni varie del Presidente e dei soci". Gli argomenti così avanzati saranno iscritti nell'ordine del giorno della seduta successiva.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci regolarmente iscritti; hanno diritto di voto i soci risultanti iscritti nell'anno precedente e che abbiano versato la quota sociale anche per l'anno in cui si tiene l'Assemblea.
Nell'Assemblea sono consentite sino a tre deleghe, che vengono accettate dal Presidente dell'Assemblea, su diretta responsabilità del delegato, che in quanto tale autentica la firma del delegante.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione con l'assistenza del Segretario.
Il dibattito assembleare viene regolamentato dal Presidente, che ne stabilisce tempi e modalità di svolgimento.

Qualsiasi delibera non riportata sul registro dei verbali assembleari, è nulla.


Art. 7 - Nomina Cariche Sociali

Nell'Assemblea per la nomina di organi elettivi non sono ammesse le deleghe: hanno diritto di voto solo i soci presenti in assemblea risultanti iscritti nell'anno precedente e che abbiano versato la quota sociale anche per l'anno in cui si tiene l'Assemblea.
L'Assemblea convocata per l'elezione fissa il numero dei componenti del Consiglio Direttivo che dovranno essere eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da un numero dispari di soci fino ad un massimo di trentuno componenti.
L'Assemblea nomina un seggio elettorale, composto da un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, tra i soci aventi diritto al voto.
Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto. Nelle elezioni delle cariche sociali, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da assegnare: le indicazioni eccedenti rendono nulla l'intera scheda. Dovranno egualmente essere annullate le schede che dovessero contenere evidenti segni di riconoscimento.

Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura almeno tre giorni prima della votazione e consegnarla al Presidente. La richiesta di candidatura può essere avanzata per un solo organismo da eleggere. L'Assemblea stabilisce tempi e modi delle elezioni. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze; a parità di voti, risulta eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione; quindi, il più anziano di età. Possono essere candidati soltanto i soci che hanno diritto di voto.


Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera secondo le modalità stabilite dall'Art. 8 dello Statuto ed è tenuto a riunirsi almeno una volta ogni sessanta giorni.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire, anche in modo informale, a ciascun Consigliere con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.

Il Consiglio Direttivo è tenuto ad esaminare nella prima seduta utile le istanze di nuovi soci; l'accettazione deve essere comunicata al socio aspirante entro dieci giorni dalla delibera; la quota associativa prevista deve essere versata entro trenta giorni dalla delibera, pena la decadenza da socio. La quota stabilita può essere versata anche contestualmente all'istanza di iscrizione.
Il Consiglio Direttivo decide in maniera insindacabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti Soci.

Il Consiglio Direttivo assume i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che non abbiano rispettato lo Statuto ed il Regolamento o che abbiano mantenuto un comportamento non consono con i principi e gli scopi della Pro Loco.

I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale, entro la seduta successiva all'evento maturato, provvede alla surrogazione dei medesimi scegliendo i nuovi membri tra i soci. La scelta dei nuovi consiglieri sarà posta all'ordine del giorno della prima Assemblea utile. Se l'Assemblea non disporrà diversamente, i nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui decada la maggioranza dei membri assegnati, il Presidente uscente convoca, pur in assenza di delibera consiliare, l'Assemblea dei soci per il ripristino dell'organismo decaduto entro il tempo massimo di trenta giorni.

Qualsiasi delibera non riportata sul registro dei verbali consiliari è nulla.


Art. 9 - Norme disciplinari

E' passibile di sanzione disciplinare il socio che si sia reso responsabile di inosservanza dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione, alle deliberazioni degli Organi associativi, o che in qualunque modo si renda colpevole di comportamenti non conformi alla dignità ed ai doveri di socio.
Tale socio sarà deferito al Consiglio Direttivo, il quale dopo aver verificato le mancanze ascritte allo stesso, assume le deliberazioni conseguenti provvedendo all'applicazione delle sanzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Le sanzioni dovranno essere motivate e saranno comunicate al Socio entro 5 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo a mezzo raccomanda con ricevuta di ritorno.
Le sanzioni adottate dal Consiglio Direttivo, secondo la gravità del comportamento, sono:

  • Il richiamo scritto;
  • La sospensione temporanea fino ad un massimo di un anno;
  • La radiazione.
I soci radiati non possono essere riammessi.

Avverso al giudizio del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri che dovrà pervenire per iscritto al Presidente del Collegio stesso entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno con la comunicazione delle sanzioni.


Art. 10

Nel caso di omissione di atti dovuti o contrari ai fini istituzionali da parte degli Organi sociali, si può inoltrare ricorso al Comitato Regionale, che assume le necessarie determinazioni.

Art. 11

Tutta la documentazione amministrativa della Pro Loco è sotto la diretta custodia del Presidente e dei suoi collaboratori. I registri vanno vidimati dal Presidente e timbrati con il sigillo dell'Associazione in ogni loro pagina.


Art. 12

Copia dell'Atto Costitutivo con l'annesso regolamento viene depositata presso l'UNPLI Regionale.




Genova, 16 Aprile 2010