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Associazione Pro Loco Pegli

Statuto

Art. 1 - Denominazione - Sede

E' costituita l'Associazione Pro Loco PEGLI con sede in Genova in Via Pallavicini 13, di seguito anche denominata Pro Loco.
Il Consiglio Direttivo può deliberare di trasferire, nell'ambito del Comune di Genova, la sede dell'Associazione secondo le proprie esigenze operative ed organizzative, senza che ciò richieda la modifica dello statuto.
L'esercizio sociale ha durata annuale: inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.


Art. 2 - Finalità

La Pro Loco è un'associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche della delegazione di Pegli nel Comune di Genova.


Art. 3 - Compiti e Obiettivi

La Pro Loco, per il conseguimento delle finalità di cui all'art.2, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune, altre associazioni ed Enti pubblici e/o privati:

  1. Promuove la cultura dell'accoglienza e dell'informazione dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici;
  2. Organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive di Pegli, anche al di fuori del territorio comunale, ed opera per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;
  3. Contribuisce al miglioramento della qualità della vita a Pegli;
  4. Sviluppa attività di carattere sociale;
  5. Promuove manifestazioni culturali, organizza convegni, concerti, lotterie e gestisce circoli nell'ambito della delegazione di Pegli. L'apertura di Circoli sarà disciplinata dalla normativa vigente in materia e la somministrazione di alimenti e bevande sarà rivolta solamente ai soci e non potrà essere di natura commerciale.


Art. 4 - Soci | Attività

L'attività dell'associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.


Art. 5 - Soci | Diritti e Doveri

I soci della Pro Loco si distinguono in:

  • Soci Ordinari
  • Soci Sostenitori
  • Soci Onorari
  • Soci Benemeriti
L'ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo della Pro Loco su richiesta scritta del candidato esaminata nel corso della prima riunione utile del Consiglio Direttivo. La domanda del candidato deve essere accompagnata dal parere favorevole di due membri del Consiglio Direttivo con almeno tre anni di anzianità associativa. Il candidato diventa socio effettivo della Pro Loco solo dopo il versamento della quota sociale.
Possono essere soci Ordinari tutti i residenti nella Delegazione e tutti coloro che per motivazioni varie (in via esemplificativa e non esaustiva: villeggianti, ex residenti) possano essere interessati all'attività della Pro Loco.
Possono essere soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
Possono essere soci Onorari o Benemeriti le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti nei confronti della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, dà diritto ad assistere - senza facoltà di voto - alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e comporta l'esonero dal pagamento della quota annuale.

Tutti i soci, purché maggiorenni al momento dell'Assemblea e nel rispetto delle modalita stabilite dal Regolamento, hanno diritto di:
  1. Voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
  2. Essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
  3. Voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
  4. Ricevere la tessera della Pro Loco;
  5. Frequentare i locali della sede sociale;
  6. Ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
  7. Ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di socio di una Pro Loco U.N.P.L.I. in occasione delle attività promosse ed organizzate dalla Pro Loco stessa.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati solo se i soci sono in regola con il versamento della quota sociale.

I soci hanno il dovere di:
  1. Rispettare lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco;
  2. Versare nei termini, entro il mese di Febbraio di ogni anno, la quota sociale;
  3. Non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.
La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancata collaborazione nelle attività sociali o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole o incompatibile con le finalita della Pro Loco stessa.
Non esistono soci di diritto o membri di diritto del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Organi

Sono organi della Pro Loco:

  1. L'Assemblea dei Soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Segretario;
  5. Il Tesoriere;
  6. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  7. Il Collegio dei Probiviri (eventuale);
  8. Il Presidente onorario (eventuale)
Tutte le cariche sono gratuite.


Art. 7 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea:

  1. Rappresenta l'universalita dei soci e le sue decisioni, prese in conformita alla legge e al presente statuto, obbligano i soci;
  2. Ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalita;
  3. E' composta da tutti i soci, in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'assemblea;
  4. Può essere ordinaria o straordinaria. Le assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l'assemblea eleggera un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.
  5. All'Assemblea partecipano tutti i soci regolarmente iscritti; hanno diritto di voto i soci risultanti iscritti nell'anno precedente e che abbiano versato la quota sociale anche per l'anno in cui si tiene l'Assemblea.
  6. Ogni socio esprime un voto soltanto, indipendentemente dalla quota associativa versata; puo rappresentare in Assemblea al massimo altri tre soci.
  7. Non sono ammesse le deleghe per l'elezione delle cariche elettive: hanno diritto di voto solo i soci presenti in assemblea.

L'Assemblea ordinaria:
  1. E' convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attivita e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci;
  2. Deve essere convocata entro il mese di Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo;
  3. Deve essere convocata, per l'elezione delle cariche sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;
  4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci, contenente l'indicazione della data, ora, luogo e ordine del giorno, deve essere portato a conoscenza dei soci almeno sette giorni prima della data fissata e consegnato ai soci a mano, a mezzo posta, e-mail o affisso nella sede della Pro Loco o all'Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalita di convocazione per ciascuna assemblea;
  5. E' valida:
    • In prima convocazione, con la partecipazione di almeno la meta dei soci e delibera con voto favorevole della meta piu uno dei voti espressi;
    • In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della meta piu uno dei voti espressi.
    La convocazione, quando se ne ravvisi la necessita, puo essere richiesta per iscritto dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea straordinaria:
  1. Si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'associazione ed e convocata con le stesse modalita dell'Assemblea ordinaria; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalita di convocazione per ciascuna assemblea.
  2. La richiesta di convocazione potra provenire dal Presidente quando ne ravvisi la necessita, in seguito alla richiesta scritta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.
  3. L'Assemblea straordinaria e valida sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Delle riunioni assembleari, sia ordinarie che straordinarie, e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.


Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

  1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, stabilito dall'Assemblea convocata per l'elezione, di membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea stessa. La definizione del numero dei componenti è stabilita dal regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci della Pro Loco. Tutti i soci ordinari e sostenitori, iscritti da almeno trenta giorni, possono essere eletti, se in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento della Pro Loco; risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti e in caso di parità è eletto il piu anziano per militanza;
  2. Nel corso della prima riunione elegge, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente;
  3. Resta in carica tre anni e tutti i membri sono rieleggibili;
  4. Si riunisce almeno sei volte all'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta scritta di almeno due terzi dei membri;
  5. Delibera gli eventuali rimborsi delle spese sostenute e documentate dai soci in relazione alle attività statutarie svolte;
  6. E' investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea;
  7. Stabilisce la quota sociale annuale da versare;
  8. Predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari.
  9. Può delegare parzialmente i propri poteri al Presidente o a terzi con delibera da assumere con voto favorevole della maggioranza dei componenti. La delibera così assunta dovrà precisare le modalita con le quali dovranno essere esercitati i poteri delegati. Non sono delegabili i poteri di cui ai precedenti punti e) e g) che restano di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità e decisivo il voto del Presidente.
Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attivita svolta.

I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi scegliendo i nuovi membri tra i soci.
Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo; in tal caso il Presidente dovrà, entro un mese dalla predetta Assemblea, convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con altri soci. Se non vi sono piu soci da utilizzare per la surrogazione potra essere indetta una nuova Assemblea per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalita. Solamente nel caso in cui la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire un'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario.


Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente della Pro Loco:

  1. E' eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto;
  2. Dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito da uno dei vice Presidente. In caso di impedimento definitivo, il Presidente sarà dichiarato decaduto dal Consiglio che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente;
  3. Ha la responsabilità dell'amministrazione della Pro Loco, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
  4. Può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale dovrà riferire in occasione della prima riunione.


Art. 10 - Il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere

Il Vice Presidente:

  1. E' scelto tra i soci dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente;
  2. Possono essere nominati uno o più Vice Presidenti;
  3. Sostituisce il Presidente in caso di impedimento.

Il Segretario:
  1. E' scelto tra i soci dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente;
  2. Assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni e collabora all'attività amministrativa.

Il Tesoriere:
  1. E' scelto tra i soci dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente;
  2. Annota i movimenti contabili della Pro Loco;
  3. E' responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulti la gestione economica e finanziaria della Pro Loco.


Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

  1. E' composto di tre membri effettivi e da due supplenti;
  2. I componenti devono essere scelti preferibilmente fra i soci e sono eletti dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto, separata da quella per le elezioni del Consiglio Direttivo;
  3. Dura in carica tre anni e tutti i membri sono rieleggibili;
  4. Ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale e di riferire all'Assemblea;
  5. Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso puo esprimere l'opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero di voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due come supplenti.
I tre membri effettivi sceglieranno fra loro il Presidente.
In caso di vacanza sara nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni.

Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Consiglio.


Art. 12 - Il Collegio dei Probiviri (eventuale)

Il Collegio dei probiviri:

  1. E' composto di tre membri eletti, a votazione segreta, ogni tre anni, dall'Assemblea dei soci. I componenti devono essere scelti preferibilmente tra i soci;
  2. Ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci;
  3. Può segnalare controversie che non è in grado di decidere al collegio dei probiviri del comitato regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme del proprio statuto.


Art. 13 - Il Presidente Onorario (eventuale)

Il Presidente onorario:

  1. Può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attivita a favore della Pro Loco;
  2. Possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.


Art. 14 - Patrimonio

Le entrate economiche con le quali la Pro Loco provvede alla propria attivita sono:

  1. Le quote sociali;
  2. Le elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogate da Enti Pubblici e Privati;
  3. I proventi della gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali;
  4. I contributi di privati cittadini;
  5. Eredità, donazioni e legati;
  6. I proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. Le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  8. L'elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.


Art. 15 - Disposizioni Finali

La Pro Loco:

  1. Aderisce facoltativamente all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco della Liguria nel rispetto dello statuto e delle normative U.N.P.L.I;
  2. Non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette. Tutti i proventi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse;
  3. Ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
  4. In caso di scioglimento, e dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le obbligazioni, devolverà il patrimonio residuo in favore di altre Associazioni di promozione sociale oppure a fini di pubblica utilità.



Per tutto cio che non e espressamente contemplato nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile.